Se gestisci un bar, un ristorante, una mensa o organizzi eventi, della Direttiva SUP hai sentito parlare quasi certamente in termini di divieti. È una lettura parziale, e oggi lo è più che mai: questa direttiva è diventata il perno di un sistema di regole che si è ampliato con un nuovo regolamento europeo sugli imballaggi e con due interventi normativi italiani arrivati a pochi mesi di distanza uno dall’altro.
Green Gate lavora ogni giorno con chi deve tradurre queste norme in scelte d’acquisto concrete, e le domande sono sempre le stesse tre: cosa è vietato esattamente, cosa resta consentito e cosa va controllato prima di firmare un ordine.
Che cos’è la Direttiva SUP e come è arrivata in Italia
La Direttiva (UE) 2019/904, approvata il 5 giugno 2019, è conosciuta come Direttiva SUP dall’acronimo inglese Single Use Plastics. Interviene sulle categorie di prodotti in plastica monouso più frequentemente rinvenute lungo le coste europee, applicando misure diverse a seconda della categoria: alcuni prodotti vengono vietati, altri devono soltanto ridurre il proprio consumo, altri ancora devono rispettare requisiti di progettazione o di etichettatura.
In Italia il recepimento è arrivato con il decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 196, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 285 del 2021 ed entrato in vigore il 14 gennaio 2022. Qui va chiarito subito un fraintendimento diffuso, perché ha conseguenze pratiche: il decreto non vieta la produzione di quei prodotti, vieta la loro immissione sul mercato.
La produzione per l’esportazione verso Paesi in cui sono ammessi resta possibile, mentre chi li acquista per usarli o rivenderli in Italia si trova davanti a un divieto.
Il decreto non tocca la normativa MOCA sui materiali e oggetti destinati al contatto con gli alimenti, che resta un obbligo a sé. Un prodotto conforme alla Direttiva SUP ma non idoneo al contatto alimentare non è comunque utilizzabile nel food service.
Quali prodotti in plastica monouso sono vietati?
Il divieto è contenuto nell’articolo 5, che rinvia alla parte B dell’allegato, e si estende a tutti i prodotti in plastica oxo-degradabile, cioè quelli che contengono additivi capaci di provocarne la frammentazione per ossidazione.
| Prodotto | Stato | Note e alternative |
|---|---|---|
| Bastoncini cotonati | Vietato | Esclusi quelli che ricadono nella normativa sui dispositivi medici |
| Posate: forchette, coltelli, cucchiai, bacchette | Vietato | Consentite le soluzioni in materiali diversi dalla plastica |
| Piatti | Vietato | Consentite le soluzioni in carta e cellulosa da fonti rinnovabili |
| Cannucce | Vietato | Escluse quelle che ricadono nella normativa sui dispositivi medici |
| Agitatori e palette per bevande | Vietato | Consentite le alternative in legno o in altri materiali non plastici |
| Aste per palloncini | Vietato | Nessuna eccezione per uso alimentare |
| Contenitori per alimenti in polistirene espanso | Vietato | Il divieto è circoscritto al polistirene espanso |
| Tazze e bicchieri per bevande in polistirene espanso, con tappi e coperchi | Vietato | Gli altri bicchieri non rientrano nella parte B ma sono soggetti a riduzione del consumo |
| Tutti i prodotti in plastica oxo-degradabile | Vietato | Plastiche con additivi che ne provocano la frammentazione per ossidazione |
Fonte: parte B dell’allegato al D.lgs. 196/2021, articolo 5. Il divieto riguarda l’immissione sul mercato, non la produzione.
Merita attenzione anche ciò che nell’elenco non compare. I bicchieri per bevande in materiali diversi dal polistirene espanso non rientrano nel divieto della parte B, e la direttiva non li nomina mai in modo esplicito. Restano però soggetti agli obblighi di riduzione del consumo, quindi il fatto che non siano vietati non significa che siano fuori dal perimetro della norma.
Cosa resta consentito, e a quali condizioni
È il punto che genera più confusione, perché il divieto viene spesso letto come una messa al bando del monouso in quanto tale. Non lo è: la direttiva colpisce un materiale in determinati impieghi, non la modalità d’uso.
Restano quindi fuori dal perimetro i prodotti realizzati in materiali diversi dalla plastica, in particolare le soluzioni in carta e in cellulosa da fonti rinnovabili, e i prodotti in polimeri naturali non modificati chimicamente, esclusi per definizione dal concetto stesso di prodotto in plastica monouso.
C’è però una scelta italiana che va conosciuta. Il decreto esclude dal divieto i prodotti in materiale biodegradabile e compostabile certificato secondo UNI EN 13432 o UNI EN 14995, in presenza di determinate percentuali di materia prima rinnovabile. Su questa deroga la Commissione europea ha aperto un contenzioso con l’Italia, ancora in corso.
Compostabile, biodegradabile e riciclabile non sono sinonimi
La distinzione non è terminologica ma normativa, e confonderla espone a contestazioni sia commerciali sia sanzionatorie.
Un materiale biodegradabile si decompone per azione di microrganismi, ma la definizione in sé non dice nulla sui tempi, sulle condizioni necessarie o sui residui.
Un materiale compostabile secondo UNI EN 13432 rispetta invece parametri misurabili e verificati entro tempi definiti: disintegrazione, biodegradazione, assenza di effetti negativi sulla qualità del compost e limiti alla presenza di metalli pesanti.
Ogni prodotto compostabile è biodegradabile, ma non vale il contrario, e soltanto la certificazione secondo la norma rende l’affermazione verificabile.
Contano anche le condizioni di trattamento: la certificazione OK Compost INDUSTRIAL attesta la compostabilità in impianto industriale, dove le temperature sono elevate e controllate, mentre OK Compost HOME riguarda il compostaggio domestico.
Non sono equivalenti e non vanno usate una al posto dell’altra.
Il riciclabile segue una logica differente ancora, perché il materiale rientra in un ciclo produttivo attraverso la raccolta differenziata di filiera, secondo le indicazioni del sistema di raccolta locale. Un imballaggio a base carta e un contenitore compostabile conferito nell’organico percorrono due strade distinte, e scambiarle significa compromettere entrambe.
Gli obblighi che vanno oltre i divieti
Ridurre la Direttiva SUP all’articolo 5 significa perdere metà del quadro, perché gli articoli successivi impongono obblighi che riguardano anche prodotti perfettamente commercializzabili.
L’articolo 4 impone la riduzione del consumo dei prodotti della parte A – tra cui i contenitori per il consumo immediato e le tazze per bevande con tappi e coperchi – entro il 2026 rispetto ai valori del 2022.
L’articolo 6 stabilisce che dal 3 luglio 2024 i prodotti della parte C – cioè i contenitori per bevande fino a tre litri con i relativi tappi e coperchi, comprese le bottiglie e gli imballaggi compositi – possono essere immessi sul mercato soltanto se tappi e coperchi in plastica restano attaccati al contenitore per l’intera durata d’uso prevista, ed è l’obbligo che ha cambiato l’aspetto delle bottiglie sugli scaffali.
L’articolo 7 introduce gli obblighi di marcatura – i simboli e le diciture stampati sulla confezione – previsti dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/2151 per i prodotti della parte D, tra cui le tazze per bevande.
L’articolo 8 disciplina invece i regimi di responsabilità estesa del produttore – i costi di raccolta e smaltimento a carico di chi immette il prodotto sul mercato – che coprono la parte E: contenitori per alimenti, involucri, contenitori e tazze per bevande, sacchetti di plastica leggeri.
Cosa è cambiato dal 2022 a oggi
Il quadro su cui si è fermata la maggior parte dei contenuti in circolazione appartiene al 2022. Da allora sono accaduti quattro fatti rilevanti, tre dei quali concentrati nel 2026.
In verde i passaggi consolidati, in arancione le novità del 2026, in grigio le scadenze future.
La procedura di infrazione contro l’Italia
Il modo in cui l’Italia ha recepito la direttiva non convince la Commissione europea, che nel marzo 2026 ha inviato un parere motivato – il passaggio che precede il ricorso alla Corte di giustizia – dopo aver ritenuto insoddisfacente la risposta italiana alla contestazione aperta nel 2024.
Sotto esame ci sono tre punti: la soglia minima introdotta nella definizione di plastica, che nella pratica esclude i prodotti con contenuto plastico inferiore al 10%; l’esenzione dei prodotti in plastica biodegradabile da alcune disposizioni; la limitazione della responsabilità dei produttori sui costi di raccolta.
Per chi acquista, la conseguenza è concreta: se le contestazioni trovassero accoglimento, la deroga italiana ai biodegradabili verrebbe ridimensionata, quindi non è un elemento su cui costruire scelte d’acquisto di lungo periodo.
I criteri tecnici sui prodotti riutilizzabili
La direttiva vieta determinati prodotti monouso in plastica, ma non definisce cosa renda un prodotto effettivamente riutilizzabile.
In quella lacuna si è inserito per anni il fenomeno dei falsi riutilizzabili: stoviglie in plastica tradizionale poco più spesse di quelle vietate, sovrapponibili per forma, peso e prezzo, vendute sulla base di una semplice autodichiarazione del produttore.
Il vuoto è stato colmato dalla legge 20 aprile 2026 n. 50, di conversione del decreto PNRR. Piatti, posate, cannucce e agitatori in plastica possono definirsi riutilizzabili soltanto se rispettano parametri dimensionali e quantitativi verificabili.
| Prodotto | Parametro richiesto |
|---|---|
| Piatti con diametro inferiore a 19 cm | Peso superiore a 45 g |
| Piatti con diametro da 19 a 24 cm | Peso superiore a 80 g |
| Piatti con diametro superiore a 24 cm | Peso superiore a 110 g |
| Posate: forchette, coltelli, cucchiai, bacchette | Rapporto peso/lunghezza superiore a 0,5 g per cm |
| Cannucce a uso alimentare | Rapporto peso/lunghezza superiore a 0,5 g per cm |
| Agitatori per bevande | Rapporto peso/lunghezza superiore a 0,5 g per cm |
Fonte: articolo 14-bis della legge 20 aprile 2026 n. 50. Sono escluse le cannucce che ricadono nel regolamento (UE) 2017/745 sui dispositivi medici.
Le nuove disposizioni si applicano dal 21 aprile 2027. Le stoviglie in plastica acquistate come riutilizzabili andrebbero verificate prima di quella scadenza, confrontando peso e dimensioni con i parametri della tabella.
Il regolamento europeo sugli imballaggi
Il Regolamento (UE) 2025/40, noto come PPWR, è entrato in vigore l’11 febbraio 2025 e si applica dal 12 agosto 2026. Sposta il baricentro dalla gestione dei rifiuti alla conformità del prodotto, e questo cambia la natura del rischio: chi immette sul mercato un imballaggio non conforme può essere soggetto a misure di vigilanza del mercato, incluse restrizioni alla messa a disposizione.
Dallo stesso 12 agosto 2026 sono operativi i limiti alla presenza di PFAS, i composti perfluoroalchilici usati per rendere impermeabili carta e cartone, negli imballaggi a contatto con gli alimenti. La conformità va dimostrata dal fornitore attraverso analisi di laboratorio e documentazione tecnica. (La documentazione tecnica e le verifiche devono essere proporzionate e adeguate al ruolo dell’operatore)
Nel canale dell’asporto arrivano poi due obblighi distinti e consecutivi.
Dal 12 febbraio 2027 i locali che vendono cibo e bevande da asporto devono accettare il contenitore portato dal cliente.
Dal 12 febbraio 2028 devono anche proporre contenitori riutilizzabili da asporto, forniti dal locale, che il cliente restituisce dopo l’uso perché rientrino in circolo, informandolo che quella possibilità esiste.
In nessuno dei due casi è ammesso applicare prezzi più alti o condizioni meno favorevoli rispetto al monouso.
Dal 1° gennaio 2030 il regolamento vieta inoltre alcuni formati specifici, tra cui gli imballaggi monouso in plastica per cibo e bevande consumati nei locali della ristorazione, dell’ospitalità e del catering, e le monoporzioni di condimenti. Il divieto comprende anche i compositi a base carta con almeno il 5% di plastica.
L’obbligo italiano di compostabilità per alcune categorie
Il decreto-legge 143/2026, in vigore dall’8 agosto 2026, ha introdotto nel Codice dell’ambiente il nuovo articolo 226-quinquies. La norma stabilisce che, dal 1° gennaio 2030, alcune categorie di imballaggi possono essere immesse per la prima volta sul mercato nazionale soltanto se biodegradabili e compostabili, certificate come tali secondo UNI EN 13432 o standard europei equivalenti da organismi accreditati.
Le categorie sono quattro: imballaggi per ortofrutta fresca sotto 1,5 kg; imballaggi per alimenti e bevande destinati al consumo nei locali di ristorazione, ospitalità e catering; monoporzioni di condimenti nello stesso settore; alcuni imballaggi flessibili monouso per cosmetici e prodotti per l’igiene nelle strutture ricettive.
Trattandosi di un decreto-legge ancora in attesa di conversione, il testo definitivo può cambiare.
Cosa cambia nella pratica, settore per settore
Per bar e caffetterie i fronti sono tre: i bicchieri con i relativi coperchi, le palette per bevande che rientrano nel divieto della parte B, e le monoporzioni di zucchero e condimenti, oggi consentite ma destinate a ricadere nei divieti di formato del PPWR dal 2030.
Nella ristorazione con servizio al tavolo i prodotti critici sono posate e piatti, vietati in plastica monouso tradizionale, insieme ai contenitori per il consumo immediato soggetti agli obblighi di riduzione.
Nell’asporto e nel delivery il perimetro è più ampio, perché coinvolge contenitori, vaschette, coperchi e sacchetti, ed è il canale su cui il PPWR interviene con maggiore incisività: prima con il diritto del cliente di portare il proprio contenitore, poi con i divieti di formato.
Negli eventi e nel catering la verifica va condotta su tutto il set di servizio invece che sul singolo articolo, perché un allestimento conforme al 90% resta non conforme.
Nelle mense, dove la pianificazione è pluriennale, conviene valutare adesso le scadenze del 2027 e del 2030 anziché rincorrerle.
Per i rivenditori, infine, il punto di attenzione è documentale prima che commerciale: certificazioni e schede tecniche dei fornitori diventano parte del rischio d’impresa e non un allegato da archiviare.
Il compostabile funziona solo se viene conferito correttamente
Va detto con chiarezza, perché è un limite reale e non un dettaglio. Un prodotto compostabile certificato secondo UNI EN 13432 svolge la funzione per cui è stato progettato soltanto se viene conferito nella raccolta della frazione organica e trattato in un impianto adeguato. Se finisce nell’indifferenziato il vantaggio si annulla, e se finisce nella plastica o nella carta diventa un contaminante del flusso di riciclo.
La scelta del materiale è quindi una condizione necessaria ma non sufficiente. Servono la disponibilità del servizio di raccolta dell’organico sul territorio in cui operi, una segnaletica leggibile nei punti di conferimento e un’organizzazione dei contenitori che renda il gesto corretto anche il più semplice.
Quali sanzioni sono previste?
L’articolo 14 del decreto legislativo 196/2021 prevede, salvo che il fatto costituisca reato, una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 25.000 euro per l’immissione sul mercato o la messa a disposizione di prodotti in violazione del divieto dell’articolo 5, comma 1. La stessa sanzione si applica ai prodotti con caratteristiche difformi dai requisiti sui tappi e coperchi previsti dall’articolo 6, comma 1, e a quelli privi dei requisiti di marcatura dell’articolo 7.
L’importo aumenta fino al doppio del massimo quando il quantitativo immesso sul mercato vale più del 10% del fatturato del trasgressore, e quando le violazioni sono più di una si applica la sanzione prevista per quella più grave, aumentata fino al doppio. Per i produttori che non adempiono all’obbligo di partecipazione ai sistemi di responsabilità estesa è prevista una sanzione di 5.000 euro.
Il decreto-legge 143/2026 ha aggiunto un secondo apparato sanzionatorio, riferito all’obbligo di compostabilità e operativo dal 1° gennaio 2030. La violazione comporta una sanzione da 2.500 a 25.000 euro, che sale fino al quadruplo del massimo quando riguarda quantitativi di imballaggi il cui valore supera il 10% del fatturato. Qui il punto rilevante è un altro: la sanzione colpisce anche l’utilizzo di dichiarazioni di conformità o di diciture ingannevoli o elusive. Non basta quindi che il prodotto sia conforme, deve esserlo anche il modo in cui viene descritto.
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FONTI
Direttiva (UE) 2019/904.
Regolamento (UE) 2025/40.
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2151.
Decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 196. Legge 20 aprile 2026 n. 50.
Decreto-legge 143/2026.
Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152.
Norma UNI EN 13432.
Procedura di infrazione INFR(2024)2053.
Ultimo aggiornamento: 25 agosto 2026
Il quadro normativo su questo tema è in evoluzione, questa pagina viene aggiornata quando intervengono novità rilevanti.