L’estate 2026 ha portato due cambiamenti che riguardano da vicino chi lavora nella ristorazione e nel food service.
Il 12 agosto è iniziata l’applicazione del Regolamento (UE) 2025/40, il PPWR, che ridisegna l’intera disciplina europea sugli imballaggi.
Il 27 settembre diventano invece applicabili le nuove regole italiane sulla comunicazione ambientale, quelle che stabiliscono cosa si può e cosa non si può dire quando si parla di sostenibilità a un cliente.
Sono due scadenze con logiche diverse, e conviene separarle: una riguarda i materiali, l’altra le parole.
Che cosa è il PPWR e perché cambia le regole per tutti nello stesso momento
Il PPWR (Packaging and Packaging Waste Regulation) è il Regolamento (UE) 2025/40. È entrato in vigore l’11 febbraio 2025 e ha iniziato ad applicarsi il 12 agosto 2026.
La differenza rispetto al passato non è solo di contenuto ma di strumento giuridico. Fino a oggi la materia era regolata da una direttiva – la 94/62/CE – che ogni Stato membro recepiva con leggi nazionali proprie, generando differenze anche sensibili da un paese all’altro. Un regolamento invece si applica direttamente e nello stesso modo in tutti i ventisette Stati membri, senza passaggi intermedi.
C’è un punto che conviene tenere presente se hai già affrontato il tema con i tuoi fornitori negli anni scorsi. Il Regolamento 2025/40 abroga la Direttiva 94/62/CE a partire dal 12 agosto 2026, e la conformità alla vecchia direttiva non garantisce automaticamente quella al nuovo regolamento, che introduce requisiti aggiuntivi non previsti in precedenza. Un imballaggio a norma fino a ieri non è necessariamente a norma oggi.
Che cosa si applica già dal 12 agosto 2026
Gli obblighi diventati operativi ad agosto riguardano la composizione degli imballaggi e la documentazione che li accompagna.
Il primo è il divieto di PFAS, le sostanze perfluoroalchiliche e polifluoroalchiliche impiegate per conferire resistenza a grassi, acqua e alte temperature. Il Regolamento ne vieta l’aggiunta intenzionale negli imballaggi a contatto con alimenti a concentrazioni pari o superiori a 25 ppb per singolo PFAS, o 250 ppb per la somma dell’analisi mirata. Per i prodotti fabbricati prima del 12 agosto 2026 non è previsto un periodo transitorio, mentre gli imballaggi già immessi sul mercato entro quella data possono rimanervi.
Il secondo riguarda i metalli pesanti. La concentrazione totale di piombo, cadmio, mercurio e cromo esavalente negli imballaggi o nei loro componenti non può superare 100 mg/kg in peso.
Il terzo è documentale. Chi immette un imballaggio sul mercato deve verificarne la conformità, predisporre la documentazione tecnica e redigere la dichiarazione UE di conformità secondo lo schema dell’allegato VIII, tenendo tutto a disposizione delle autorità in caso di controlli. Si aggiunge l’iscrizione al registro nazionale ai fini della responsabilità estesa del produttore.
Qui arriva la precisazione più importante per un ristoratore: questi obblighi ricadono su chi immette l’imballaggio sul mercato, non su chi lo utilizza per servire i propri clienti. Dal 12 agosto non è scattata nessuna limitazione al monouso in sala. È entrato in funzione un impianto di regole che riguarda la filiera a monte, e il cui effetto pratico per te si traduce in una cosa sola: la documentazione che il tuo fornitore deve essere in grado di darti.
Il tuo locale può essere considerato fabbricante?
C’è però un aspetto della definizione dei ruoli che merita attenzione, perché ribalta l’intuizione comune.
Nel PPWR il fabbricante non è chi produce fisicamente la confezione, ma chi la fa progettare o fabbricare apponendovi il proprio nome o marchio commerciale. Lo strumento di autovalutazione pubblicato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ad agosto 2026 lo esplicita: il fabbricante è normalmente il titolare del marchio, mentre chi produce materialmente l’imballaggio opera di regola come fornitore, con il compito di mettere a disposizione le informazioni e la documentazione tecnica necessarie a predisporre la dichiarazione di conformità. Questo vale anche quando il titolare del marchio sceglie una soluzione di imballaggio standardizzata, senza chiedere modifiche al progetto.
Tradotto per un locale: se fai produrre contenitori da asporto con il tuo logo, in linea di principio la qualifica di fabbricante ricade su di te.
Esiste però un’eccezione che riguarda una parte consistente del settore. Quando il titolare del marchio è una microimpresa e il fornitore è stabilito nello stesso Stato membro, la qualifica di fabbricante resta in capo al fornitore.
La conseguenza operativa resta comunque una: se personalizzi il packaging della tua attività, verifica in quale delle due situazioni ti trovi e chiarisci con il fornitore chi predispone la documentazione. È una domanda a cui un fornitore strutturato deve saper rispondere.
Che cosa cambia per l’asporto nei prossimi due anni
Le misure che toccano direttamente l’operatività di bar, ristoranti, hotel e catering arrivano più avanti, e sono quelle su cui conviene iniziare a ragionare adesso.
Dal 12 febbraio 2027 i distributori finali del settore Ho.Re.Ca. che vendono bevande o alimenti pronti da asporto dovranno consentire al cliente di utilizzare un proprio contenitore, senza applicare prezzi più alti o condizioni meno favorevoli, informando chiaramente la clientela nel punto vendita e formando il personale nel rispetto delle norme igienico sanitarie.
Dal 12 febbraio 2028 ristoranti e pubblici esercizi, con esclusione delle microimprese, dovranno offrire anche l’opzione di ottenere cibi e bevande da asporto in imballaggi riutilizzabili inseriti in un sistema strutturato di riuso.
Sempre entro il 12 febbraio 2028 alcune tipologie di imballaggio, tra cui cialde di caffè, bustine da tè ed etichette adesive applicate su frutta e verdura, dovranno essere obbligatoriamente compostabili. È il punto in cui la compostabilità certificata smette di essere un’alternativa possibile e diventa un requisito di legge per categorie specifiche.
Dal 1° gennaio 2030 scatta il divieto di immettere sul mercato alcuni formati elencati nell’allegato V del Regolamento. Tra questi rientrano gli imballaggi in plastica monouso per alimenti e bevande consumati all’interno dei locali del settore alberghiero, della ristorazione e del catering, e le confezioni monodose per condimenti, salse, zucchero, sale e pepe.
Le scadenze in sintesi
| Data | Che cosa scatta | Chi riguarda | Riferimento |
|---|---|---|---|
| 11 febbraio 2025 | Entrata in vigore del Regolamento sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (PPWR). Le disposizioni non sono ancora applicabili. | Tutta la filiera | Reg. (UE) 2025/40 |
| 12 agosto 2026 | Applicazione generale del Regolamento e abrogazione della Direttiva 94/62/CE. Divieto di PFAS aggiunti intenzionalmente negli imballaggi a contatto con alimenti, limite di 100 mg/kg per la somma di piombo, cadmio, mercurio e cromo esavalente, documentazione tecnica e dichiarazione UE di conformità, iscrizione al registro nazionale ai fini EPR. | Chi immette imballaggi sul mercato | Reg. (UE) 2025/40, art. 71 e allegato VIII |
| 27 settembre 2026 | Applicazione delle nuove regole sulle asserzioni ambientali. Le affermazioni ambientali generiche o non dimostrabili diventano pratiche commerciali scorrette. | Tutte le imprese che comunicano ai consumatori | D.lgs. 30/2026 |
| 12 febbraio 2027 | Obbligo di consentire al cliente di utilizzare un proprio contenitore per cibi e bevande da asporto, senza prezzi più alti o condizioni meno favorevoli. | Distributori finali Ho.Re.Ca. con vendita da asporto | Reg. (UE) 2025/40, art. 32 |
| 12 febbraio 2027 | Termine entro cui gli Stati membri comunicano alla Commissione le sanzioni applicabili in caso di violazione del Regolamento. | Stati membri | Reg. (UE) 2025/40 |
| 12 febbraio 2028 | Obbligo di offrire ai clienti anche l’opzione di ottenere cibi e bevande da asporto in imballaggi riutilizzabili inseriti in un sistema di riuso. Microimprese escluse. | Ristoranti, pubblici esercizi, hotel e catering | Reg. (UE) 2025/40, art. 33 |
| 12 febbraio 2028 | Obbligo di compostabilità per cialde di caffè, bustine da tè ed etichette adesive applicate su frutta e verdura. | Chi immette sul mercato queste tipologie di imballaggio | Reg. (UE) 2025/40 |
| 12 agosto 2028 | Etichettatura armonizzata UE sulla composizione del materiale e sul conferimento. Il termine decorre dagli atti di esecuzione della Commissione, quindi può slittare. | Chi immette imballaggi sul mercato | Reg. (UE) 2025/40, art. 12 |
| 1 gennaio 2030 | Divieto di immettere sul mercato i formati elencati nell’allegato V, tra cui gli imballaggi in plastica monouso per alimenti e bevande consumati nei locali e le confezioni monodose per condimenti, salse, zucchero, sale e pepe. Entrano inoltre in vigore i requisiti di riciclabilità. | Operatori economici | Reg. (UE) 2025/40, allegato V |
Le date successive al 2026 sono quelle previste dal Regolamento e possono essere integrate dagli atti di esecuzione della Commissione.
Dal 27 settembre 2026 cambia anche come si comunica la sostenibilità
La seconda scadenza non riguarda i materiali ma le parole, e per molti operatori pesa più della prima.
Il decreto legislativo 20 febbraio 2026 n. 30, entrato in vigore il 24 marzo 2026, ha recepito in Italia la Direttiva (UE) 2024/825 e ha fissato al 27 settembre 2026 il termine entro cui gli operatori economici devono adeguarsi. Per la prima volta le asserzioni ambientali false, ingannevoli o generiche vengono codificate come pratiche commerciali scorrette in senso stretto, con un elenco di condotte vietate inserito nel Codice del consumo.
L’adeguamento non riguarda soltanto la pubblicità, ma anche confezioni, etichette, siti internet, piattaforme di vendita online e in generale tutte le informazioni rivolte ai consumatori. Per un locale questo significa il menu, la vetrina, la cartellonistica interna, il sito e i profili social.
Tra le pratiche più a rischio c’è l’uso di asserzioni generiche come green, ecologico, rispettoso dell’ambiente o sostenibile. Non sono termini vietati in assoluto: lo diventano quando restano soli, senza una spiegazione verificabile. Dire che una confezione è sostenibile è un problema. Dire che è realizzata in cellulosa da fonti rinnovabili e compostabile secondo la norma UNI EN 13432 non lo è.
La circolare del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 27 agosto 2026 ha precisato che le autorità applicheranno la disciplina con gradualità e proporzionalità, tenendo conto delle scorte già esistenti. Lo stesso documento ricorda però che un periodo transitorio non è previsto: la gradualità riguarda i controlli, non la data da cui si deve essere in regola.
Come prepararsi: cosa chiedere al fornitore di packaging
Il quadro che abbiamo descritto si traduce in un elenco abbastanza breve di domande da porre a chi ti fornisce il monouso. Sono le stesse che noi di Green Gate ci sentiamo rivolgere sempre più spesso, ed è un buon segno.
| Cosa chiedere al fornitore | Cosa deve arrivarti |
|---|---|
| La dichiarazione UE di conformità del prodotto | Un documento redatto secondo lo schema dell’allegato VIII del Regolamento. Dal 12 agosto 2026 deve esistere per gli imballaggi immessi sul mercato, e il fornitore deve poterlo produrre su richiesta. |
| Le evidenze sul rispetto dei limiti PFAS | Una conferma documentale riferita al prodotto specifico. Riguarda in particolare gli articoli pensati per resistere a grassi e liquidi, quindi buona parte del packaging da asporto. |
| La norma di riferimento per la compostabilità e il tipo di certificazione | Il riferimento alla UNI EN 13432 e l’indicazione se la certificazione OK Compost, rilasciata da TÜV Austria, è INDUSTRIAL o HOME. Non sono equivalenti e non vanno usate come sinonimi. |
| La conformità al contatto con gli alimenti | La documentazione MOCA ai sensi dei Regolamenti CE 1935/2004 e 2023/2006. È un requisito distinto dalla compostabilità: un prodotto può essere compostabile senza essere idoneo al contatto alimentare, e viceversa. |
| Il supporto alle affermazioni ambientali che userai in comunicazione | Dati, norme o certificazioni a cui ancorare ogni frase che scrivi su menu, vetrina o social. Dal 27 settembre quelle frasi devono poter essere sostenute con prove. |
Sono cinque domande, e un fornitore strutturato risponde a tutte per iscritto.
Quello che conta davvero in questa fase
Se dovessimo ridurre tutto a una sola indicazione operativa, sarebbe questa: fino a febbraio 2027 il lavoro da fare non è cambiare i prodotti, è mettere in ordine la documentazione e il linguaggio. Verificare che il fornitore sia in grado di dare risposte scritte, e rivedere le frasi che usi per raccontare le tue scelte ai clienti.
Poi arriveranno le scadenze sull’asporto, e lì il cambiamento sarà organizzativo prima che di prodotto.
Noi di Green Gate lavoriamo ogni giorno con attività del food service che stanno affrontando questo percorso. Se hai bisogno di capire quali documenti richiedere o come impostare le domande giuste al tuo fornitore attuale, scrivici: ne parliamo insieme.
FONTI
Regolamento (UE) 2025/40 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 2024, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, testo pubblicato su EUR-Lex. Disponibile anche in versione di sintesi.
Nuovo regolamento imballaggi, scheda di approfondimento della Camera dei deputati.
Decreto legislativo 20 febbraio 2026 n. 30, attuazione della direttiva (UE) 2024/825, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 56 del 9 marzo 2026. Testo consultabile anche su Normattiva.
Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Direzione generale Economia Circolare e Bonifiche, “Autovalutazione PPWR, informazione e orientamento agli adempimenti”, agosto 2026.
Ministero delle Imprese e del Made in Italy, circolare n. 31671 del 27 agosto 2026, prime indicazioni applicative sul decreto legislativo 30/2026.